Ospitare un cittadino straniero
Chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero [1] o apolide, anche se parente o affine, oppure gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, indipendentemente dalla durata del periodo di ospitalità, entro 48 ore deve comunicare per isritto
Requisiti d’accesso
Proprietà o disponibilità, a qualsiasi titolo, di un bene immobile sito
in Soresina
Modulistica da utilizzare
Modello di comunicazione di ospitalità a cittadino straniero o apolide
Documenti da presentare o allegare
Comunicazione di ospitalità a cittadino straniero o apolide,
sottoscritta chi ospita, in 2 esemplari
Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(chi ospita) e permesso di soggiorno, se cittadino straniero
Copia di un documento del cessionario/ospitato (copia del permesso di
soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dati
anagrafici e del visto d'ingresso- unitamente a fotocopia ricevuta
assicurate della posta)
Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di
godimento (atto di compravendita, contratto di locazione ecc..)
Dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile (nel caso non
coincida con il dichiarante) per il consenso all'ospitalità (atto
notorio autenticato o sottoscrizione dell'atto avanti a pubblico
ufficiale) e documento di identità del proprietario
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Nessuno, oltre a quello di presentare la comunicazione.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno con firma in originale
A chi rivolgersi
Per la presentazione della domanda: all’Ufficio Segreteria - Primo Piano
Tempi
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall'evento.
Rilascio di ricevuta: immediato.
È utile sapere che...
La comunicazione di ospitalità di cittadino straniero va presentata
per ciascuna persona ospitata
Quanto al termine entro il quale la persona che ospita deve provvedere
alla comunicazione, si deve tenere conto del momento della disponibilità
di fatto del bene immobile, e non del momento dell’accordo o della firma
del contratto.
In caso di rinnovo o proroga della disponibilità alla medesima persona,
la comunicazione non deve essere ripetuta.
Riferimenti normativi
DLGS 25-7-1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Articolo 7.
[1] La presente scheda si riferisce a stranieri extracomunitari e NON si applica ai cittadini dell’Unione europea (articolo 1, comma 2, D.LGS. n. 286 del 1998).